RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

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Sancisce il diritto all’unità familiare. Può fare richiesta di ricongiungimento:

  1. Il familiare straniero di cittadino extracomunitario
  2. Il familiare comunitario di cittadino extracomunitario

Ricongiungimento familiare
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

  • a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
  • b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione necessaria è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente.

L’ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso.

Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

IDONEITA’ ABITATIVA O ALLOGGIATIVA
Che cos’è l’idoneità abitativa o alloggiativa?

Il certificato o attestazione di idoneità abitativa (o alloggiativa) certifica l’abitabilità dell’alloggio in cui si vive, cioè attesta il numero delle persone che possono occupare un immobile in base alla sua metratura. Per “metratura” si intende la grandezza in metri della superficie di una casa. Il certificato di idoneità abitativa è uno dei requisiti previsti per alcuni procedimenti o adempimenti relativi al soggiorno dei cittadini extracomunitari in Italia.

A seguito dell’entrata in vigore della legge 94/2009, il certificato di idoneità deve attestare anche, nei casi previsti, che lo stesso alloggio possiede idonei requisiti igienico-sanitari, cioè adeguati servizi igienici e un’adeguata ventilazione e temperatura (da qui il nome più generale di idoneità abitativa).

Quando serve?
Il certificato di idoneità alloggiativa (abitativa) risulta obbligatorio nei seguenti casi:

  • Richiesta del Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (nel caso in cui la richiesta sia anche in favore dei familiari conviventi) di cui all’Art. 9 comma 1 del D.Lgs. 286/98
  • Flussi di ingresso per lavoro subordinato di cui all’Art. 22 comma 2 lettera B del D.Lgs. 286/98 e all’Art. 8 bis comma 1 e 2 del DPR 394/99 e all’Art. 30 bis comma 2 lettera D del DPR 394/99
  • Richiesta di Nulla Osta al ricongiungimento familiare di cui all’Art. 29 comma 3 lettera A del D.Lgs. 286/98
  • Istanze cosiddette di “coesione familiare” di cui all’Art. 30 comma 1 lettera C del D.Lgs. 286/98

Il mancato possesso dei requisiti alloggiativi e igienico-sanitari costituisce motivo ostativo al rilascio dei titoli di soggiorno di cui sopra.

Dove si chiede?
L’Ufficio competente (in tutta Italia) per il rilascio del certificato di idoneità abitativa è l’Ufficio Tecnico del Comune di residenza.

Come stabilito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 28/05/2012 non è documento autocertificabile in quanto rappresenta un’attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici Tecnici Comunali.

Documenti necessari
Nella maggior parte dei casi la richiesta di rilascio del certificato va compilata su un modulo predisposto dagli uffici comunali al quale si dovranno allegare i seguenti documenti:

  • documento di identità del richiedente in corso di validità
  • permesso di soggiorno o ricevuta assicurata
  • contratto di compravendita, locazione (affitto) o comodato d’uso dell’appartamento, debitamente registrato ed in corso di validità
  • planimetria catastale dell’appartamento da cui risultino i metri quadri totali, i vani accessori, le porzioni di vani e la destinazione d’uso di ogni locale
  • marca da bollo

Si consiglia di: richiedere la planimetria all’amministratore del condominio o al proprietario dell’appartamento. In alternativa può essere richiesta una “visura catastale” all’Ufficio del catasto presso Agenzia del Territorio.

I parametri per l’idoneità abitativa
La circolare del Ministero dell’Interno n. 7170 del 18 novembre 2009 chiarisce le modifiche introdotte con la legge n. 94 del 15 luglio 2009 (pacchetto sicurezza), riguardanti i requisiti richiesti per ottenere il certificato di idoneità abitativa.

La circolare infatti specifica che “la certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto ministeriale 5 luglio del 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti“.

Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la tabella di riferimento è la seguente:

Superficie per abitante
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq

Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9mq
Stanza da letto per2 persone – 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq

Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)

Altezze minime
Gli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m derogabili a 2,55 m per i comuni montani e a 2,40 m per i corridoi, i bagni, i disimpegni ed i ripostigli.

Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.

Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.
Questi sono i requisiti minimi di abitabilità, o meglio idoneità, ai fini dell’uso abitativo degli immobili.