DURATA E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

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La durata del permesso di soggiorno per lavoro dipende dal tipo di lavoro svolto:

  • Massimo 9 mesi, in caso di lavoro stagionale
  • 1 anno, in caso di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o lavoro autonomo (primo rilascio)
  • 2 anni, in caso di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o lavoro autonomo (rinnovo)

PER MOTIVI FAMILIARI
ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è legato

PER STUDIO
dura al massimo 1 anno, ed è rinnovabile di anno in anno per corsi pluriennali

PER RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA
PER RICHIESTA ASILO
PER RICHIESTA APOLIDIA
hanno durata pari al tempo necessario per i procedimenti di riconoscimento degli status

TEMPI PER IL RINNOVO
Per rinnovare il permesso di soggiorno si deve fare richiesta alla
Questura di competenza:
entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno.

È possibile richiedere il rinnovo anche entro i 60 giorni
successivi alla data di scadenza del permesso di soggiorno.

Schemi