Casi di allontanamento dall’Italia

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Casi di allontanamento dall’Italia

  • Quando lo straniero non ha i requisiti per entrare in italia
  • quando non ha piu’ i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno
  • quando commette un reato per il quale e’ prevista, come misura sostitutiva o alternativa o accessoria, l’uscita dall’italia

Tipo di allontanamento obbligatorio dallo stato

  • RESPINGIMENTO disposto dalla Polizia di frontiera o dal Questore
  • ESPULSIONE AMMINISTRATIVA MINISTERIALE disposta dal Ministro
  • ESPULSIONE AMMINISTRATIVA PREFETTIZIA disposta dal Prefetto
  • ESPULSIONE GIUDIZIARIA disposta dal Giudice
  • RIMPATRIO PER I MINORENNI disposta dal Comitato per i minori stranieri

RESPINGIMENTO (art. 10 D.Lg.vo 286/1998)

  • La Polizia di Frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per l’ingresso nello Stato.
  • Il respingimento è disposto dal Questore nei confronti degli stranieri che:
    . entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera sono fermati all’ingresso o subito dopo;
    . pur sottraendosi ai controlli di frontiera, sono stati temporaneamente ammessi per necessità di pubblico soccorso.
  • Il respingimento non si applica nei casi di richiesta di asilo o protezione temporanea per motivi umanitari.
  • E’ un provvedimento con ampia discrezionalità, privo di controllo giurisdizionale, salva la possibilità successiva di presentare ricorso al giudice amministrativo. A differenza dell’espulsione, non impedisce un nuovo ingresso regolare.
  • Dopo la consegna del provvedimento, si appone un timbro di ingresso, poi barrato con una croce, ovvero si appone la dicitura “annullato” sul visto di ingresso.

L’ ESPULSIONE
E’ un provvedimento che obbliga lo straniero a lasciare il territorio dello Stato e a non farvi rientro per un periodo minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5 anni, salvo periodo maggiore per soggetti pericolosi (art 13 co.14)

Se l’espulso ha parenti in Italia che ne chiedono il ricongiungimento e non è soggetto pericoloso, l’espulsione viene “cancellata” (art. 4 e 13 co.13TUI)

L’espulso può rivolgere istanza di rientro al Ministro dell’Interno ed essere autorizzato a rientrare prima del termine (art.13 co.13 TUI)

In caso di partenza volontaria entro il termine previsto, lo straniero può chiedere la revoca dell’espulsione (art 13 co. 14)

Avverso il provvedimento di espulsione può essere presentato entro 60 giorni ricorso al Giudice di Pace del luogo ove ha sede l’Autorità che l’ha disposta. Per l’espulsione del Ministro è competente il TAR Lazio (art. 13 co. 8 e 11)

Casi di divieto di espulsione (art. 19 TUI)

  • quando lo straniero può essere oggetto di persecuzione;
  • Quando è coniuge o parente convivente di cittadino italiano entro il secondo grado;
  • Quando è minore degli anni 18;
  • In caso di gravidanza e fino a sei mesi dalla nascita del figlio (sia per la madre sia per il padre)

L’ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

  • Espulsione del Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
  • Espulsione del Prefetto per lo straniero che si trova nelle seguenti condizioni:
    a) è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto,
    b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno o reso dichiarazione di soggiorno entro 8 giorni lavorativi, salvo causa di forza maggiore, ovvero ha un soggiorno revocato o annullato o scaduto da più di 60 giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo,
    c) è pericoloso o appartiene ad una delle categorie di soggetti che vivono di attività delittuose, di cui alla legge sulle misure di prevenzione, o di attività mafiose.

LE ESPULSIONI DISPOSTE DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
L’Autorità giudiziaria dispone tre tipi di espulsioni:

  • Espulsione a titolo di misura di sicurezza (art. 15 TUI);
  • Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva (art.16 TUI);
  • Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (art.16 TUI).

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ESPULSIONE (art.14 TUI)

  • Partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito ( intimazione del Prefetto a lasciare il T.N. entro un termine compreso tra i 7 e i 30 giorni)
  • accompagnamento coattivo alla frontiera
    con convalida del provvedimento da parte del Giudice di Pace
  • Accompagnamento al Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE), con convalida del provvedimento entro 48 ore da parte del Giudice di Pace del luogo ove ha sede il Centro, e trattenimento per un periodo non superiore a 180 giorni, nei seguenti casi:
    . necessità di accertamenti supplementari circa l’identità o la nazionalità;
    . necessità di acquisizione dei documenti di viaggio;
    . indisponibilità del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo;
    . necessità di soccorrere lo straniero.
  • Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

INOTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI ESPULSIONE (art. 14 TUI)
Violazione dell’ordine del Questore:

  • Multa da 10.000 a 20.000 euro per i casi di cui all’art.13 co. 4 TUI (espulsione immediata) e per chi si è sottratto al rimpatrio assistito;
  • Multa da 6000 a 15.000 euro se l’espulsione è stata disposta con intimazione alla partenza volontaria.

Si adotta un nuovo provvedimento di espulsione nel caso non si possa procedere all’accompagnamento in frontiera o al CIE.

In questo caso il Questore emette un nuovo ordine. L’inottemperanza a questa nuova espulsione (ordine del Questore) è punita con la multa da 15.00 a 30.00 euro e si dispone comunque ulteriore espulsione;

Reingresso senza autorizzazione (art.13):

  • Reclusione da 1 a 4 anni e nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera. In caso di ulteriore reingresso non autorizzato, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.
  • Si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto.
  • Per lo straniero espulso a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, in caso di rientro lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.

ALLONTANAMENTO DALLO STATO DI CITTADINI UE E DEI LORO FAMILIARI
per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ( D.lgs.vo 30/2007)

  • Il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti dei cittadini UE che soggiornino da 10 anni e dei minori. Negli altri casi i provvedimenti sono adottati dal Prefetto del luogo di residenza o di dimora del destinatario( art 20 co 9 d.lgs.30/2007);
  • I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando si ha motivo di ritenere che lo straniero appartenga o agevoli organizzazioni terroristiche
  • I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica, rendendo urgente l’allontanamento perché la sua ulteriore permanenza è incompatibile con la civile e sicura convivenza;
  • Il divieto di reingresso non può essere superiore a 10 anni nei casi di di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e a 5 negli altri casi (art 20 co. 10);

Esecuzione

  • Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza è immediatamente eseguito dal Questore e si applicano le disposizioni di cui all’art 13 co. 5-bis del TUI (ma la convalida è del Tribunale ordinario in composizione monocratica). Negli altri casi, il provvedimento indica il termine per lasciare lo Stato,che non può essere inferiore ad un mese dalla notifica, salvo divenire di giorni 10 in caso di comprovata urgenza. Se il destinatario si trattiene oltre il termine fissato, il Questore dispone l’esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento;
  • Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a 2 anni nell’ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno nelle altre ipotesi;
  • Avverso i provvedimenti del Ministro può essere presentato ricorso al TAR del Lazio. Avverso quelli del Prefetto può essere presentato entro 20 giorni ricorso al Tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento.

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (art. 12 ,22 e 23 TUI, art 7 TUI)

Chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso clandestino degli stranieri nel territorio dello Stato commette un reato punito con la reclusione o con la multa, fatte salve le attività di soccorso e assistenza umanitaria (art 12).

Sono previste diverse ipotesi di reato aggravate dalle modalità e dalla finalità dell’ingresso per i quali è previsto l’arresto in flagranza.

Si sanziona anche l’attività di coloro che favoriscono la permanenza dello straniero clandestino:

art 12 co.5: chiunque al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisce la permanenza è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a 15.000 euro;

art.12 co.5-bis: chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede anche in locazione un immobile ad uno straniero che sia privo del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La condanna irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato);

artt. 22 e 23: Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno utile allo svolgimento di attività lavorativa, ovvero il cui permesso sia scaduto senza che ne sia stato chiesto il rinnovo o sia stato revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato;

art 7: Chiunque , a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza . L’inosservanza è punita con la sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.

ALTRE IPOTESI DI REATO ( art.. 5 , 6, 10-bis TUI)

art 5 co. 5-bis: Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinarne il rilascio, oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da 3 a 10 anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale;

art 6 co. 3: Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino a 1 anno e con l’ammenda fino a 2000 euro;

Art 10-bis: Lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Se il Questore esegue l’espulsione, il giudice di pace pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente, si ripropone l’azione penale